Art. 17. Limiti di cattura 1. Fatta eccezione per i partecipanti a manifestazioni agonistiche preventivamente autorizzate dall'ufficio, il titolare di un permesso di pesca non puo' catturare piu' di quattro specie salmonicole al giorno. Raggiunto questo limite la continuazione della pesca e' vietata. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti degli acquicoltori. 3. L'acquicoltore puo' prevedere tuttavia nel piano di coltivazione limiti di cattura giornaliera per le specie non salmonicole, nonche' ulteriori limitazioni per le specie ittiche di cui al comma 1. 4. Nell'esercizio della pesca devono essere comunque rispettati i periodi di divieto e le misure minime, nonche' i divieti di cattura e di uccisione indicati nell'allegato elenco. Inoltre la pesca al temolo e' consentita dal 1° ottobre al 30 novembre solamente nelle acque indicate dall'ufficio. 5. L'acquicoltore puo' aumentare le misure minime e prolungare i periodi di divieto nelle proprie acque da pesca facendone annotazione nel piano di coltivazione. 6. In presenza di particolari fattori ambientali o cause di forza maggiore, l'ufficio puo' autorizzare l'acquicoltore a ridurre le misure minime o i periodi di divieto in vigore facendone annotazione nel piano di coltivazione. 7. Il direttore dell'ufficio, previo consenso del titolare del diritto di pesca o dell'acquicoltore, puo' autorizzare a scopo di ripopolamento il prelievo, nonche' a scopi scientifici e didattici la cattura e l'uccisione di specie ittiche e gamberi protetti.