Art. 17.
                          Limiti di cattura
    1.   Fatta   eccezione   per   i  partecipanti  a  manifestazioni
agonistiche  preventivamente autorizzate dall'ufficio, il titolare di
un  permesso  di  pesca  non  puo'  catturare  piu' di quattro specie
salmonicole al giorno. Raggiunto questo limite la continuazione della
pesca e' vietata.
    2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non si applicano nei
confronti degli acquicoltori.
    3.   L'acquicoltore   puo'   prevedere   tuttavia  nel  piano  di
coltivazione   limiti  di  cattura  giornaliera  per  le  specie  non
salmonicole,  nonche'  ulteriori limitazioni per le specie ittiche di
cui al comma 1.
    4. Nell'esercizio della pesca devono essere comunque rispettati i
periodi di divieto e le misure minime, nonche' i divieti di cattura e
di  uccisione  indicati  nell'allegato  elenco.  Inoltre  la pesca al
temolo  e'  consentita  dal 1° ottobre al 30 novembre solamente nelle
acque indicate dall'ufficio.
    5.  L'acquicoltore puo' aumentare le misure minime e prolungare i
periodi di divieto nelle proprie acque da pesca facendone annotazione
nel piano di coltivazione.
    6. In presenza di particolari fattori ambientali o cause di forza
maggiore,  l'ufficio  puo'  autorizzare  l'acquicoltore  a ridurre le
misure  minime o i periodi di divieto in vigore facendone annotazione
nel piano di coltivazione.
    7.  Il  direttore  dell'ufficio, previo consenso del titolare del
diritto  di  pesca  o  dell'acquicoltore, puo' autorizzare a scopo di
ripopolamento il prelievo, nonche' a scopi scientifici e didattici la
cattura e l'uccisione di specie ittiche e gamberi protetti.