Art. 18.
                 Ritiro dell'abilitazione alla pesca
    1.  In caso cli sospensione o ritiro dell'abilitazione alla pesca
di  cui  all'Art.  11-bis,  comma  2, della legge il trasgressore, e'
obbligato  a  consegnare la licenza di pesca all'ufficio entro trenta
giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.