Art. 19. Esame di pesca 1. L'esame di pesca viene svolto dinanzi ad un'apposita commissione nominata dalla giunta provinciale e composta dal direttore dell'ufficio quale presidente e da due esperti di pesca. Agli esami assiste un dipendente dell'ufficio quale segretario. 2. L'esame di pesca consiste in un esame scritto in forma quiz ed in un successivo colloquio. All'esame scritto puo' essere presente solamente il presidente della commissione o un altro membro della stessa da lui incaricato. L'esame orale puo' svolgersi sia nello stesso giorno nel quale avviene la prova scritta, come in un giorno diverso. Per essere ammesso al colloquio il candidato deve comunque superare positivamente l'esame scritto. 3. Sono ammesse all'esame di pesca le persone che alla data fissata per la prova scritta hanno superato il quattordicesimo anno di eta'. 4. L'ufficio rende noti la data ed il luogo nei quali hanno luogo gli esami, nonche' il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione.