Art. 19.
                           Esame di pesca
    1.   L'esame   di  pesca  viene  svolto  dinanzi  ad  un'apposita
commissione   nominata   dalla  giunta  provinciale  e  composta  dal
direttore  dell'ufficio  quale  presidente e da due esperti di pesca.
Agli esami assiste un dipendente dell'ufficio quale segretario.
    2. L'esame di pesca consiste in un esame scritto in forma quiz ed
in  un  successivo  colloquio. All'esame scritto puo' essere presente
solamente  il  presidente  della  commissione o un altro membro della
stessa  da  lui  incaricato.  L'esame  orale puo' svolgersi sia nello
stesso  giorno  nel quale avviene la prova scritta, come in un giorno
diverso.  Per  essere ammesso al colloquio il candidato deve comunque
superare positivamente l'esame scritto.
    3.  Sono  ammesse  all'esame  di  pesca  le persone che alla data
fissata  per  la prova scritta hanno superato il quattordicesimo anno
di eta'.
    4. L'ufficio rende noti la data ed il luogo nei quali hanno luogo
gli esami, nonche' il termine entro il quale devono essere presentate
le domande di ammissione.