Art. 2. Produttivita' naturale 1. Gli acquicoltori devono favorire lo sviluppo e la conservazione di un popolamento ittico adeguato ai fattori ambientali e nutritivi dell'acqua e cosi' garantirne la produttivita' naturale. 2. Per produttivita' naturale di un'acqua da pesca si intende la quantita' di pesce in chilogrammi per ettaro che e' possibile prelevare annualmente senza diminuire a medio termine il popolamento ittico ottimale. 3. L'acquicoltore puo' affidare, a proprie spese, la verifica della produttivita' naturale dei singoli tratti di gestione determinata dall'ufficio, ad esperti nell'ambito delle materie ittiologia, biologia, agricolura o foreste, iscritti nel relativo albo professionale. La produttivita' cosi' determinata sulla base di controlli sul popolamento ed altre analisi eseguite in luogo viene riconosciuta per il piano di gestione.