Art. 2.
                       Produttivita' naturale
    1.   Gli   acquicoltori   devono   favorire   lo  sviluppo  e  la
conservazione di un popolamento ittico adeguato ai fattori ambientali
e nutritivi dell'acqua e cosi' garantirne la produttivita' naturale.
    2.  Per produttivita' naturale di un'acqua da pesca si intende la
quantita'  di  pesce  in  chilogrammi  per  ettaro  che  e' possibile
prelevare  annualmente senza diminuire a medio termine il popolamento
ittico ottimale.
    3.  L'acquicoltore  puo'  affidare,  a proprie spese, la verifica
della   produttivita'   naturale   dei  singoli  tratti  di  gestione
determinata   dall'ufficio,  ad  esperti  nell'ambito  delle  materie
ittiologia,  biologia,  agricolura  o  foreste, iscritti nel relativo
albo  professionale. La produttivita' cosi' determinata sulla base di
controlli  sul  popolamento  ed altre analisi eseguite in luogo viene
riconosciuta per il piano di gestione.