Art. 20.
                           Materie d'esame
    1. Costituiscono materie d'esame:
      a) le nozioni generali sulla tutela della natura, nonche' sulle
principali leggi provinciali vigenti in tale materia;
      b) le specie ittiche autoctone ed il loro ambiente;
      c) le nozioni sulla normativa provinciale vigente in materia di
pesca;
      d) gli  attrezzi  e  le esche, nonche' i metodi di pesce con la
lenza;
      e) le  elementari  norme di comportamento del pescatore durante
l'esercizio della sua attivita'.