Art. 20. Materie d'esame 1. Costituiscono materie d'esame: a) le nozioni generali sulla tutela della natura, nonche' sulle principali leggi provinciali vigenti in tale materia; b) le specie ittiche autoctone ed il loro ambiente; c) le nozioni sulla normativa provinciale vigente in materia di pesca; d) gli attrezzi e le esche, nonche' i metodi di pesce con la lenza; e) le elementari norme di comportamento del pescatore durante l'esercizio della sua attivita'.