Art. 22.
                          Licenza di pesca
    1. La licenza di pesca contiene l'indicazione dei dati anagrafici
del titolare e, se conseguita, quella dell'abilitazione alla pesca.
    2. In caso di smarrimento o deterioramento della licenza di pesca
l'ufficio  rilascia  il  relativo  duplicato su richiesta scritta del
titolare con l'indicazione della causa di perdita del documento.