Art. 22. Licenza di pesca 1. La licenza di pesca contiene l'indicazione dei dati anagrafici del titolare e, se conseguita, quella dell'abilitazione alla pesca. 2. In caso di smarrimento o deterioramento della licenza di pesca l'ufficio rilascia il relativo duplicato su richiesta scritta del titolare con l'indicazione della causa di perdita del documento.