Art. 24. Divisione di diritti di pesca 1. I diritti di mensa e i diritti di pesca da esercitare in comunione non possono essere divisi. Inoltre e' vietata la separazione dall'acqua principale di rami laterali, nonche' di affluenti di una lunghezza inferiore a otto chilometri; a tal fine non vengono prese in considerazione le acque non adatte alla pescicoltura ai sensi dell'Art. 5. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, i diritti esdusivi di pesca gravanti su corsi d'acqua possono essere divisi, qualora sussistano le seguenti condizioni: a) una lunghezza di almeno otto chilometri; b) una superficie minima di cinque ettari; c) una portata minima di 70 litri al secondo nel periodo invernale.