Art. 24.
                    Divisione di diritti di pesca
    1.  I  diritti  di  mensa  e  i diritti di pesca da esercitare in
comunione   non   possono   essere  divisi.  Inoltre  e'  vietata  la
separazione  dall'acqua  principale  di  rami  laterali,  nonche'  di
affluenti  di  una  lunghezza inferiore a otto chilometri; a tal fine
non  vengono  prese  in  considerazione  le  acque  non  adatte  alla
pescicoltura ai sensi dell'Art. 5.
    2.  Salvo quanto previsto al comma 1, i diritti esdusivi di pesca
gravanti  su  corsi d'acqua possono essere divisi, qualora sussistano
le seguenti condizioni:
      a) una lunghezza di almeno otto chilometri;
      b) una superficie minima di cinque ettari;
      c) una  portata  minima  di  70  litri  al  secondo nel periodo
invernale.