Art. 25.
                    Acquisto di diritti di pesca
    1.  Ai  fini  dell'approvazione  del  trasferimento,  di  diritti
esclusivi   di  pesca  di  cui  all'Art.  1,  comma  6,  della  legge
l'acquirente  deve presentare apposita domanda all'ufficio, allegando
copia autentica del titolo comprovante il passaggio.