Art. 28.
                    Incameramento della cauzione
    1.  Qualora  venga  accertata  la presenza di una portata residua
inferiore  al  70 per cento di quella fissata per la salvaguardia del
habitat  acquatico,  il  direttore  della  struttura  competente  per
l'irrogazione   della   sanzione  amministrativa  pecuniaria  dispone
l'incameramento del quindici per cento della cauzione.
    2.  Nel  caso  di reiterazione della violazione di cui al comma 1
viene  incamerato  un  ulteriore  35%  della  cauzione  ed in caso di
ulteriore violazione della stessa disposizione l'importo rimanente.