Art. 29.
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  Le  licenze  di pesca gia' rilasciate alla data di entrata in
vigore  del  presente regolamento a persone di eta' inferiore ad otto
anni conservano la loro validita'.
    2.  In deroga a quanto previsto dall'Art. 13, comma 1, ed al fine
di  consentire un graduale adeguamento alle limitazioni contenute nel
presente  regolamento  l'ufficio puo' continuare ad approvare fino al
31 dicembre  2005  piani  di  coltivazione  che prevedano il rilascio
dello stesso numero di permessi annuali come fissati per l'anno 2000.
    3. Il presente regolamento entra in vigore con il 1° luglio 2001.
In  pari  data  e'  abrogato il regolamento approvato con decreto del
presidente   della  giunta  provinciale  24 gennaio  1979,  n.  6,  e
successive modifiche.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 8 maggio 2001
                             DURNWALDER
Registrato  alla  corte  dei  conti il 22 maggio 2001, Registro n. 1,
foglio n. 14