Art. 3.
                            Coltivazione
    1. La coltivazione si basa prevalentemente sui pesci riprodottisi
in  natura  nelle  acque che hanno conservato uno stato seminaturale,
una  sufficiente  e  continuativa portata d'acqua ed una riproduzione
assicurata.
    2.  Le  singole  semine  previste  nel  piano di coltivazione non
possono superare la produttivita' naturale annua del tratto d'acqua e
i  pesci  da  semina  salmonicoli  la  lunghezza  di  30  centimetri.
Annualmente  alneno il 20 per cento della semina e' da effettuare con
pesce  novellame  e la semina totale annua non puo' comunque superare
il quantitativo corrispondente al doppio della produttivita' naturale
annuale.  L'ufficio puo' - sentito l'acquicoltore - fissare la misura
massima  delle singole specie da semina nelle diverse acque, nonche',
per  motivi  ecologici,  limitare ulteriormente il quantitativo annuo
delle semine o vietare la semina di determinate specie.
    3.  Per  le semine sono ammessi solo il gambero di torrente e, ad
esclusione  della trota iridea, le specie ittiche di cui all'allegato
elenco, purche' corrispondano alla fauna caratteristica dell'acqua da
ripopolare.  Per la semina di altre specie di pesci e gamberi nonche'
di  trote  marmorate  superiori  ai  cm  30  e'  necessaria  apposita
autorizzazione da parte dell'ufficio, che puo' essere accordata anche
congiuntamente con l'approvazione del piano di gestione.
    4.  Durante il periodo di pesca ed in deroga alle prescrizioni di
cui  al  comma  2,  nei bacini artificiali sono consentite semine con
salmonidi  anche di lunghezza superiore ai 30 centimetri in quantita'
annua  non  superiore  a  25  chilogrammi  per  ettaro  di superficie
d'acqua. Per le acque stagnanti di cui al presente comma non sussiste
l'obbligo della semina di pesce novellame.
    5.  Per  la  conservazione  dei  pesci principali, nonche' per la
salvaguardia  delle  specie  minacciate  e rare per la ricostituzione
della  consistenza  ittica  in  seguito  a piene eccezionali od altre
catastrofi,  l'ufficio  puo'  eseguire  semine straordinarie di pesce
novellame.
    6.  Eventuali  assegnazioni  di  pesce  novellame  da parte della
provincia,   nonche'   semine  obbligatorie  quale  risarcimento  per
utilizzazioni  idriche  non  rientrano nella limitazione della semina
annuale di cui al comma 2.