Art. 4.
                Strumenti speciali per l'acquicoltura
    1.   Gli   acquicoltori   e   le   guardie  giurate  in  possesso
dell'abilitazione  alla  pesca  possono  usare  nelle  acque  di loro
competenza  storditori  elettrici,  reti  ed altri strumenti speciali
proibiti  per  la  pesca.  L'ufficio  puo'  usare  tali strumenti per
effettuare   controlli,   stime   di  consistenza  od  interventi  di
conservazione  a  favore  dei  pesci  e  gamberi  in  tutte  le acque
pubbliche previa comunicazione all'acquicoltore.
    2.   Gli   storditori   elettrici   di  cui  al  comma  1  devono
corrispondere all'attuale standard tecnico ed alle norme di sicurezza
ed  essere  impiegati  in modo tale da garantire la conservazione del
patrimonio ittico e dei gamberi.
    3. L'uso degli strumenti di cui al comma 1 deve essere comunicato
al  posto  di custodia ittico-venatoria territorialmente competente o
all'ufficio  almeno  sette  giorni  prima.  In  caso di necessita' ed
esclusivamente  al fine di salvare il patrimonio ittico e dei gamberi
si  puo'  prescindere  da  tale  comunicazione,  ma  l'impiego  degli
strumenti  deve  essere  comunicato  all'ufficio  non  oltre il primo
giorno lavorativo successivo.
    4.   Il  prelievo  di  pesci  e'  consentito  solo  per  il  loro
trasferimento in altre acque da pesca, per l'allontanamento di quelli
ammalati e per scopi di fecondazione artificiale o scientifici.
    5.   Per  il  recupero  dei  pesci  ai  fini  della  fecondazione
artificiale   durante   il   periodo   di   divieto   e'   necessaria
l'autorizzazione   dell'ufficio;   le   fattrici  ed  i  riproduttori
prelevati  a  tale  scopo  devono  essere reimmessi in perfetto stato
nell'acqua  d'origine, salvo che l'autorizzazione stessa non disponga
diversamente.
    6.  Di ogni intervento eseguito con gli strumenti di cui al comma
1  deve  essere  redatto  apposito verbale da trasmettere al posto di
custodia  ittico-venatoria  territorialmente competente entro i sette
giorni successivi alla sua conclusione.