Art. 6.
                         Tratti di gestione
    1. A livello provinciale l'ufflcio suddivide le acque da pesca in
tratti  di  gestione, nel rispetto dei confini naturali delle acque e
dei diritti di pesca.
    2. Sulla base della suddivisione di cui al comma 1 l'acquicoltore
contrassegna i confini dei tratti d'acqua da lui gestiti con cartelli
corrispondenti a quello tipo predisposto dall'ufficio.