Art. 6. Tratti di gestione 1. A livello provinciale l'ufflcio suddivide le acque da pesca in tratti di gestione, nel rispetto dei confini naturali delle acque e dei diritti di pesca. 2. Sulla base della suddivisione di cui al comma 1 l'acquicoltore contrassegna i confini dei tratti d'acqua da lui gestiti con cartelli corrispondenti a quello tipo predisposto dall'ufficio.