Art. 7. Piano di coltivazione 1. Per ogni tratto di gestione l'acquicoltore predispone un piano di coltivazione attenendosi ai criteri contenuti nella legge e nel presente regolamento, nonche' utilizzando i moduli a tal fine predisposti dall'ufficio. 2. Il modulo di cui al comma 1, deve contenere il programma di gestione per l'anno di riferimento, nonche' il consuntivo della gestione svolta nell'anno precedente. 3. Nel programma di cui al comma 2 devono essere indicati l'attivita' di acquacoltura e le eventuali semine, il numero dei permessi di pesca annuali e giornalieri che si intendono rilasciare e le eventuali limitazioni relative alla pescagione giornaliera e annuale, nonche' agli attrezzi ed alle esche utilizzabili. 4. Il consuntivo comprende un riepilogo sull'attivita' svolta nell'anno precedente ed in particolare l'indicazione del quantitativo di semina, del numero di uscite di pesca effettuate, nonche' dei pesci catturati. 5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per uscita di pesca si intende una giornata di pesca per persona. 6. Il piano di coltivazione ha la durata di un anno e deve essere presentato all'ufficio entro il 20 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Tuttavia, gli acquicoltori nominati o divenuti tali a qualsiasi titolo nel corso dell'anno possono presentare il piano di coltivazione all'ufficio entro trenta giorni dalla data dell'acquisizione del titolo stesso. 7. Entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento l'ufficio approva o respinge il piano di coltivazione. In caso di reiezione devono essere indicati i relativi motivi e l'acquicoltore puo' ripresentare entro i venti giorni successivi al ricevimento del relativo provvedimento di diniego un piano di coltivazione conforme alle indicazioni contenute nello stesso provvedimento. Qualora il piano di coltivazione venga nuovamente rigettato, l'acquicoltore puo' presentare ricorso gerarchico alla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.