Art. 7.
                        Piano di coltivazione
    1. Per ogni tratto di gestione l'acquicoltore predispone un piano
di  coltivazione  attenendosi  ai criteri contenuti nella legge e nel
presente  regolamento,  nonche'  utilizzando  i  moduli  a  tal  fine
predisposti dall'ufficio.
    2.  Il  modulo  di cui al comma 1, deve contenere il programma di
gestione  per  l'anno  di  riferimento,  nonche'  il consuntivo della
gestione svolta nell'anno precedente.
    3.  Nel  programma  di  cui  al  comma  2  devono essere indicati
l'attivita'  di  acquacoltura  e  le  eventuali semine, il numero dei
permessi di pesca annuali e giornalieri che si intendono rilasciare e
le  eventuali  limitazioni  relative  alla  pescagione  giornaliera e
annuale, nonche' agli attrezzi ed alle esche utilizzabili.
    4.  Il  consuntivo  comprende  un riepilogo sull'attivita' svolta
nell'anno precedente ed in particolare l'indicazione del quantitativo
di  semina,  del  numero  di  uscite di pesca effettuate, nonche' dei
pesci catturati.
    5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per uscita
di pesca si intende una giornata di pesca per persona.
    6. Il piano di coltivazione ha la durata di un anno e deve essere
presentato  all'ufficio  entro il 20 dicembre dell'anno antecedente a
quello di riferimento. Tuttavia, gli acquicoltori nominati o divenuti
tali  a  qualsiasi  titolo  nel corso dell'anno possono presentare il
piano  di  coltivazione  all'ufficio  entro  trenta giorni dalla data
dell'acquisizione del titolo stesso.
    7. Entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento l'ufficio approva
o  respinge  il  piano  di  coltivazione. In caso di reiezione devono
essere  indicati i relativi motivi e l'acquicoltore puo' ripresentare
entro   i   venti  giorni  successivi  al  ricevimento  del  relativo
provvedimento  di  diniego  un  piano  di  coltivazione conforme alle
indicazioni contenute nello stesso provvedimento. Qualora il piano di
coltivazione   venga   nuovamente   rigettato,   l'acquicoltore  puo'
presentare  ricorso  gerarchico  alla giunta provinciale entro trenta
giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.