Art. 8.
                     Obblighi dell'acquicoltore
    1.  L'acquicoltore  deve  attenersi  al  piano  cli  coltivazione
approvato  ed  alle  eventuali  prescrizioni impartite dall'ufficio a
tutela della fauna ittica e delle acque da pesca confinanti.
    2.  Per  qualsiasi modifica al piano di coltivazione approvato ai
sensi  dell'Art.  7,  l'acquicoltore deve presentare apposita domanda
all'ufficio.
    3. Qualora piu' persone fisiche o giuridiche siano contitolari di
un  diritto  di pesca, deve essere nominato un unico acquicoltore. Se
la  nomina  non  avviene,  l'ufficio,  su  richiesta anche di un solo
contitolare,  che  abbia almeno una quota del 50 per cento, e sentiti
gli  aventi  diritto,  puo'  predisporre  un  piano  di  coltivazione
vincolante per tutti gli interessati.