Art. 9.
                             S e m i n e
    1.  L'acquicoltore  deve  dare  avviso  di ogni semina almeno tre
giorni  prima  al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente
competente  o  all'ufficio,  indicando  il  relativo  tratto d'acqua,
nonche' la data, l'ora e la localita' dell'intervento.
    2.  La  semina  puo'  essere  eseguita  solo  se  un  veterinario
ufficiale  attesti  con  un'apposita certificazione il perfetto stato
sanitario   dei  pesci  da  semina  e  l'osservanza  della  normativa
comunitaria  vigente. Ai fini dell'accertamento dello stato di salute
l'ufficio  e'  autorizzato  a  prelevare  pesci  da  semina  e  farli
analizzare da un laboratorio specializzato riconosciuto.
    3.  Ogni semina viene eseguita in presenza di una guardia giurata
in  possesso  dell'abilitazione  alla pesca ed addetta alla vigilanza
ittica   del   tratto   d'acqua   interessato   o  di  un  dipendente
dell'ufficio.
    4.  La guardia giurata o il dipendente dell'ufficio presenti alla
semina  redigono  apposito  verbale  utilizzando a tal fine il modulo
predisposto  dall'ufficio.  Entro dieci giorni successivi alla semina
l'originale   del   verbale   deve  essere  consegnato  assieme  alla
certificazione  sanitaria  di  cui  al  comma 2, al posto di custodia
ittico-venatoria  territorialmente  competente, nonche' una copia del
protocollo all'acquicoltore.
    5. L'immissione di pesci ammalati o sospetti nelle acque, nonche'
la  semina  straordinaria di salmonidi per manifestazioni agonistiche
sono vietati.
    6.  In deroga da quanto previsto dal comma 5 ed esdusivamente per
tratti  di  gestione  non gravati da diritti di mensa o da diritti di
pesca da esercitare in comunione, l'ufficio, una volta all'anno, puo'
autorizzare  una  semina  straordinaria  di  pesci per manifestazioni
agonistiche.