Art. 10.
              Competenze delle amministrazioni comunali
    1.  Il  sindaco  agisce  nell'ambito  delle  competenze proprie o
delegate  ai sensi delle vigenti normative ed e' l'autorita' comunale
per  la  protezione civile. Per l'esecuzione di lavori e' fatta salva
l'autonomia  operativa  delle singole amministrazioni, che, comunque,
sono  tenute  a  dare  notizia  delle  iniziative adottate ai sindaci
interessati.
    2.  Nel  caso  di  calamita'  in atto, ovvero nelle situazioni di
pericolo  immediato,  le  attivita' di soccorso e di prima assistenza
alle   popolazioni   colpite,   l'esecuzione  dei  lavori  urgenti  e
indifferibili   diretti   a   garantire  il  ripristino  dei  servizi
essenziali, nonche' la realizzazione di ogni altro intervento volto a
fronteggiare  l'emergenza  competono al comune, qualora la situazione
sia fronteggiabile con l'organizzazione, i mezzi e le risorse umane a
disposizione  del comune stesso, ferme restando le disposizioni della
legge  provinciale  12 luglio  1975,  n.  34. In tale caso il sindaco
provvede al coordinamento degli interventi e adotta tutte le misure e
i provvedimenti demandati dalle leggi vigenti alla sua competenza. Il
comune   puo'   avvalersi   della  consulenza  tecnico-amministrativa
dell'ufficio  per  la  protezione  civile  e  delle  altre  strutture
provinciali competenti.
    3.  Qualora il comune non sia in grado di provvedere ai sensi del
comma  2,  o qualora l'evento interessi il territorio di piu' comuni,
le   attivita'   di  soccorso  e  prima  assistenza  sono  svolte  in
collaborazione  con  il  centro  operativo provinciale e distrettuale
competente.
    4. In situazioni di grave pericolo il sindaco provvede:
      a) alla    segnalazione   di   situazioni   di   pericolo,   al
coordinamento  degli  interventi,  nonche' all'eventuale richiesta di
interventi e di aiuti da parte dell'amministrazione provinciale;
      b) ad  assicurare  l'attuazione  delle disposizioni emanate dal
centro  operativo  provinciale  e  dal  comitato  provinciale  per la
protezione civile;
      c) alla  regolamentazione  del traffico e all'individuazione di
itinerari obbligati;
      d) alla   diramazione   del   segnale   di   evacuazione  della
popolazione dalle zone minacciate;
      e) all'emanazione  dell'ordine  di  sgombero  degli abitanti ai
sensi dell'Art. 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.