Art. 10. Competenze delle amministrazioni comunali 1. Il sindaco agisce nell'ambito delle competenze proprie o delegate ai sensi delle vigenti normative ed e' l'autorita' comunale per la protezione civile. Per l'esecuzione di lavori e' fatta salva l'autonomia operativa delle singole amministrazioni, che, comunque, sono tenute a dare notizia delle iniziative adottate ai sindaci interessati. 2. Nel caso di calamita' in atto, ovvero nelle situazioni di pericolo immediato, le attivita' di soccorso e di prima assistenza alle popolazioni colpite, l'esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili diretti a garantire il ripristino dei servizi essenziali, nonche' la realizzazione di ogni altro intervento volto a fronteggiare l'emergenza competono al comune, qualora la situazione sia fronteggiabile con l'organizzazione, i mezzi e le risorse umane a disposizione del comune stesso, ferme restando le disposizioni della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34. In tale caso il sindaco provvede al coordinamento degli interventi e adotta tutte le misure e i provvedimenti demandati dalle leggi vigenti alla sua competenza. Il comune puo' avvalersi della consulenza tecnico-amministrativa dell'ufficio per la protezione civile e delle altre strutture provinciali competenti. 3. Qualora il comune non sia in grado di provvedere ai sensi del comma 2, o qualora l'evento interessi il territorio di piu' comuni, le attivita' di soccorso e prima assistenza sono svolte in collaborazione con il centro operativo provinciale e distrettuale competente. 4. In situazioni di grave pericolo il sindaco provvede: a) alla segnalazione di situazioni di pericolo, al coordinamento degli interventi, nonche' all'eventuale richiesta di interventi e di aiuti da parte dell'amministrazione provinciale; b) ad assicurare l'attuazione delle disposizioni emanate dal centro operativo provinciale e dal comitato provinciale per la protezione civile; c) alla regolamentazione del traffico e all'individuazione di itinerari obbligati; d) alla diramazione del segnale di evacuazione della popolazione dalle zone minacciate; e) all'emanazione dell'ordine di sgombero degli abitanti ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.