Art. 15.
   Allertamento dei servizi antincendi e per la protezione civile
    1.   Calamita'   o   situazioni   di   pericolo   immediato  sono
tempestivamente  segnalate dalla centrale provinciale di emergenza al
Corpo  permanente  dei  vigili  del fuoco, che garantisce un servizio
continuativo per il controllo e la valutazione delle situazioni.
    2.  Ricevuta  la segnalazione, il Corpo permanente dei vigili del
fuoco  effettua  dei  controlli  e  valuta la situazione, dopo di che
provvede  a informare gli organi superiori e ad allertare, tramite la
centrale  provinciale di emergenza, il servizio antincendi e le altre
strutture  tenute  a  intervenire  nonche'  eventuali  altri soggetti
ritenuti idonei a prestare soccorso e prima assistenza.
    3.  Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, dopo aver informato
il   presidente  del  centro  operativo  provinciale,  convoca  -  su
richiesta  dello stesso - il centro operativo provinciale, predispone
una relazione sulla situazione e svolge la sua attivita' in base alle
direttive del presidente.