Art. 15. Allertamento dei servizi antincendi e per la protezione civile 1. Calamita' o situazioni di pericolo immediato sono tempestivamente segnalate dalla centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che garantisce un servizio continuativo per il controllo e la valutazione delle situazioni. 2. Ricevuta la segnalazione, il Corpo permanente dei vigili del fuoco effettua dei controlli e valuta la situazione, dopo di che provvede a informare gli organi superiori e ad allertare, tramite la centrale provinciale di emergenza, il servizio antincendi e le altre strutture tenute a intervenire nonche' eventuali altri soggetti ritenuti idonei a prestare soccorso e prima assistenza. 3. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, dopo aver informato il presidente del centro operativo provinciale, convoca - su richiesta dello stesso - il centro operativo provinciale, predispone una relazione sulla situazione e svolge la sua attivita' in base alle direttive del presidente.