Art. 16. Convenzioni 1. L'azienda speciale di cui all'Art. 22 e' autorizzata a stipulare convenzioni con imprese, enti o istituti che siano in grado di fornire con la massima prontezza i mezzi o materiali occorrenti per l'attivita' di pronto intervento. Nelle convenzioni sono disciplinate le procedure, la durata e le modalita' di finanziamento.