Art. 16.
                             Convenzioni
    1.  L'azienda  speciale  di  cui  all'Art.  22  e'  autorizzata a
stipulare convenzioni con imprese, enti o istituti che siano in grado
di  fornire  con  la massima prontezza i mezzi o materiali occorrenti
per   l'attivita'   di  pronto  intervento.  Nelle  convenzioni  sono
disciplinate le procedure, la durata e le modalita' di finanziamento.