Art. 17.
                            Esercitazioni
    1. La ripartizione competente in materia di protezione antincendi
e  civile  o le singole strutture interessate possono organizzare, in
conformita'   alle  direttive  dell'azienda  speciale,  esercitazioni
provinciali,  distrettuali  o  comunali per la protezione civile, che
potranno  anche coinvolgere le organizzazioni di soccorso di province
e  regioni  limitrofe.  Tali  esercitazioni  non devono comportare lo
spostamento   di   uomini   e  mezzi,  ma  possono  consistere  anche
nell'esercitazione del funzionamento delle varie centrali operative.