Art. 17. Esercitazioni 1. La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile o le singole strutture interessate possono organizzare, in conformita' alle direttive dell'azienda speciale, esercitazioni provinciali, distrettuali o comunali per la protezione civile, che potranno anche coinvolgere le organizzazioni di soccorso di province e regioni limitrofe. Tali esercitazioni non devono comportare lo spostamento di uomini e mezzi, ma possono consistere anche nell'esercitazione del funzionamento delle varie centrali operative.