Art. 18. Potere di requisizione 1. In caso di calamita', fatte salve le competenze di cui agli articoli 10 e 32, compete al presidente della provincia il potere di requisire beni mobili e immobili e di obbligare chiunque a concorrere alle operazioni per la protezione civile. Le indennita' eventualmente spettanti per questi provvedimenti e attivita' sono deliberate dall'azienda speciale di cui all'Art. 22 in base a criteri preventivamente approvati dal consiglio di amministrazione.