Art. 18.
                       Potere di requisizione
    1.  In  caso  di calamita', fatte salve le competenze di cui agli
articoli  10 e 32, compete al presidente della provincia il potere di
requisire beni mobili e immobili e di obbligare chiunque a concorrere
alle operazioni per la protezione civile. Le indennita' eventualmente
spettanti  per  questi  provvedimenti  e  attivita'  sono  deliberate
dall'azienda   speciale   di  cui  all'Art.  22  in  base  a  criteri
preventivamente approvati dal consiglio di amministrazione.