Art. 19. Simbolo della protezione civile 1. Il simbolo della protezione civile della provincia autonoma di Bolzano e' conforme alle direttive dell'Art. 66 del protocollo aggiuntivo I della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 e verra' pubblicato e regolamentato con deliberazione della giunta provinciale. 2. Il simbolo della protezione civile - trilingue per la provincia autonoma di Bolzano - puo' essere applicato su infrastrutture, beni, apparecchi e utilizzato per iniziative della protezione civile, solo su autorizzazione della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.