Art. 19.
                   Simbolo della protezione civile
    1. Il simbolo della protezione civile della provincia autonoma di
Bolzano  e'  conforme  alle  direttive  dell'Art.  66  del protocollo
aggiuntivo I della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 e verra'
pubblicato   e   regolamentato   con   deliberazione   della   giunta
provinciale.
    2.  Il  simbolo  della  protezione  civile  -  trilingue  per  la
provincia   autonoma   di   Bolzano   -   puo'  essere  applicato  su
infrastrutture,  beni,  apparecchi  e utilizzato per iniziative della
protezione   civile,   solo   su  autorizzazione  della  ripartizione
competente in materia di protezione antincendi e civile.