Art. 2.
  Organizzazione dei servizi antincendi e per la protezione civile
    1. Sono strutture del servizio per la protezione civile:
      a) i centri operativi comunali;
      b) i centri operativi distrettuali;
      c) il centro operativo provinciale;
      d) la  ripartizione  competente  per la protezione antincendi e
civile;
      e) il servizio antincendi;
      f) le organizzazioni di volontariato per la protezione civile;
      g) il comitato provinciale per la protezione civile.
    2. Sono autorita' del servizio per la protezione civile:
      a) il presidente della provincia' e/o l'assessore competente;
      b) i presidenti dei centri operativi e del comitato provinciale
per la protezione civile;
      c) i sindaci.
    3. Il servizio antincendi comprende:
      a) il  Corpo  permanente  dei  vigili  del  fuoco  nella citta'
capoluogo della provincia di Bolzano;
      b) i  Corpi  dei  vigili  del  fuoco volontari dei comuni della
provincia;
      c) l'unione  provinciale e le unioni distrettuali dei corpi dei
vigili   del   fuoco   volontari  e  le  loro  societa'  cooperative,
associazioni, unioni e societa';
      d) le squadre aziendali antincendi;
      e) la scuola provinciale antincendi.
    4.  I servizi antincendi e per la protezione civile sono ordinati
sulla base dell'Art. 63 della IV convenzione di Ginevra del 12 agosto
1949  per  la  protezione  delle  persone  civili in tempo di guerra,
ratificato  con  legge  27 ottobre 1951, n. 1739, e rispondono a tali
disposizioni.