Art. 2. Organizzazione dei servizi antincendi e per la protezione civile 1. Sono strutture del servizio per la protezione civile: a) i centri operativi comunali; b) i centri operativi distrettuali; c) il centro operativo provinciale; d) la ripartizione competente per la protezione antincendi e civile; e) il servizio antincendi; f) le organizzazioni di volontariato per la protezione civile; g) il comitato provinciale per la protezione civile. 2. Sono autorita' del servizio per la protezione civile: a) il presidente della provincia' e/o l'assessore competente; b) i presidenti dei centri operativi e del comitato provinciale per la protezione civile; c) i sindaci. 3. Il servizio antincendi comprende: a) il Corpo permanente dei vigili del fuoco nella citta' capoluogo della provincia di Bolzano; b) i Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni della provincia; c) l'unione provinciale e le unioni distrettuali dei corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro societa' cooperative, associazioni, unioni e societa'; d) le squadre aziendali antincendi; e) la scuola provinciale antincendi. 4. I servizi antincendi e per la protezione civile sono ordinati sulla base dell'Art. 63 della IV convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, ratificato con legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e rispondono a tali disposizioni.