Art. 21.
                   Segnale della protezione civile
    1.   A   livello   provinciale  vengono  adottati  segnali  della
protezione  civile  uniformi  per l'allertamento della popolazione in
caso di calamita'.
    2.  La  procedura  esatta  di  allertamento  della popolazione e'
determinata dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.