Art. 22. Istituzione dell'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile 1. E' istituita l'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, nella presente legge indicata come azienda speciale, che provvede: a) all'esercizio delle funzioni delegate alla provincia in materia di servizio antincendi e alla gestione economico-finanziaria delle assegnazioni della Regione ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, fatta eccezione per le spese riguardanti il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e per la concessione di sussidi ai comuni per la realizzazione o il miglioramento delle strutture per il servizio antincendi ai sensi dell'Art. 20 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, che verranno gestiti direttamente dall'amministrazione provinciale; b) all'esercizio di attivita' nel settore della protezione calamita' e di altri compiti che sono a essa assegnati dalla giunta provinciale; c) all'esercizio di attivita' nel settore della protezione civile che possono essere a essa assegnati dalla giunta provinciale. 2. L'azienda speciale e' dotata di personalita' giuridica, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le disposizioni della presente legge. L'azienda speciale si avvale del personale della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile o di personale messo a disposizione dalla provincia. Con appositi regolamenti in materia di contabilita' e di organizzazione, da approvare con decreto del presidente della provincia, sono stabilite le norme di contabilita' per la gestione delle risorse finanziarie, anche in deroga alle norme di contabilita' pubblica, ma comunque nel rispetto dei principi generali della normativa sulla contabilita' dell'amministrazione provinciale. Il regolamento in materia di contabilita' e di organizzazione stabilisce inoltre le modalita' di ogni altro aspetto amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato dalla presente legge. 3. Le spese per la sede, nonche' per il personale assegnato all'azienda speciale sono assunte a carico del bilancio della provincia. La giunta provinciale puo' autorizzare, nel rispetto delle norme vigenti, l'assunzione a carico del bilancio della provincia delle spese per la fornitura dei servizi generali, per i mobili, gli arredi e le attrezzature dell'azienda speciale. Tutte le altre spese per il funzionamento e l'attivita' dell'azienda speciale sono poste a carico del bilancio della stessa.