Art. 22.
Istituzione  dell'azienda  speciale per i servizi antincendi e per la
                          protezione civile
    1. E' istituita l'azienda speciale per i servizi antincendi e per
la  protezione  civile,  nella  presente  legge indicata come azienda
speciale, che provvede:
      a) all'esercizio  delle  funzioni  delegate  alla  provincia in
materia  di servizio antincendi e alla gestione economico-finanziaria
delle  assegnazioni  della  Regione  ai sensi dell'Art. 5 della legge
regionale  2 settembre  1978,  n.  17,  fatta  eccezione per le spese
riguardanti  il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e
per  la  concessione  di  sussidi ai comuni per la realizzazione o il
miglioramento  delle  strutture  per  il servizio antincendi ai sensi
dell'Art.  20  della  legge  regionale  20 agosto  1954,  n.  24, che
verranno gestiti direttamente dall'amministrazione provinciale;
      b) all'esercizio  di  attivita'  nel  settore  della protezione
calamita'  e  di altri compiti che sono a essa assegnati dalla giunta
provinciale;
      c) all'esercizio  di  attivita'  nel  settore  della protezione
civile che possono essere a essa assegnati dalla giunta provinciale.
    2.  L'azienda  speciale  e'  dotata di personalita' giuridica, di
autonomia   amministrativa,   finanziaria   e  contabile  secondo  le
disposizioni  della  presente legge. L'azienda speciale si avvale del
personale  della  ripartizione  competente  in  materia di protezione
antincendi  e  civile  o  di  personale  messo  a  disposizione dalla
provincia.  Con  appositi regolamenti in materia di contabilita' e di
organizzazione,   da  approvare  con  decreto  del  presidente  della
provincia,  sono  stabilite  le norme di contabilita' per la gestione
delle risorse finanziarie, anche in deroga alle norme di contabilita'
pubblica,  ma  comunque  nel  rispetto  dei  principi  generali della
normativa  sulla  contabilita'  dell'amministrazione  provinciale. Il
regolamento in materia di contabilita' e di organizzazione stabilisce
inoltre   le   modalita'  di  ogni  altro  aspetto  amministrativo  e
gestionale non espressamente disciplinato dalla presente legge.
    3.  Le  spese  per  la  sede,  nonche' per il personale assegnato
all'azienda  speciale  sono  assunte  a  carico  del  bilancio  della
provincia. La giunta provinciale puo' autorizzare, nel rispetto delle
norme  vigenti,  l'assunzione  a  carico del bilancio della provincia
delle  spese per la fornitura dei servizi generali, per i mobili, gli
arredi  e le attrezzature dell'azienda speciale. Tutte le altre spese
per il funzionamento e l'attivita' dell'azienda speciale sono poste a
carico del bilancio della stessa.