Art. 26. Compiti del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale: a) delibera il bilancio di previsione annuale, le sue variazioni nonche' il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale. Il bilancio di previsione annuale deve essere presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo'; b) approva i programmi di attivita' dell'azienda speciale, del Corpo permanente dei vigili del fuoco, dell'unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e della scuola provinciale antincendi sulla base di preventivi di spesa. L'approvazione dei programmi comporta l'autorizzazione all'effettuazione degli acquisti, dei servizi e dei lavori per la realizzazione dei programmi di spesa e alla stipulazione dei conseguenti contratti. Gli acquisti, i servizi e i lavori, che non superano l'importo di Euro 200.000, sono eseguiti di regola in economia e i relattvi contratti sono stipulati a trattativa privata secondo le disposizioni del regolamento di contabilita' dell'azienda speciale;. c) approva i piani e le caratteristiche delle dotazioni di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti del Corpo permanente dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e della scuola provinciale antincendi; d) delibera modifiche al regolamento in materia di contabilita' e organizzazione di cui all'Art. 22, comma 2, da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale; e) delibera convenzioni e contratti; f) delibera regolamenti interni tariffari e direttive per l'esecuzione dei servizi antincendi e per la protezione civile; g) delibera le spese previste dal bilancio dell'azienda speciale, nonche' le spese da effettuare da parte della ripartizione protezione antincendi e civile per conto dell'azienda speciale; h) dispone quant'altro occorra per il buon funzionamento dell'azienda speciale e formula proposte alla giunta provinciale.