Art. 27. Presidente del consiglio di amministrazione 1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'azienda speciale. 2. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione; copia dell'invito alle sedute del consiglio di amministrazione e' inviata ai componenti del collegio dei revisori dei conti; b) dispone i prelevamenti dal fondo di riserva; c) stipula i contratti e le convenzioni, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione; d) autorizza l'assegnazione di fondi per spese economali a favore dei direttori dell'azienda speciale e di altri funzionari autorizzati a effettuare spese in economia; e) firma gli ordinativi di pagamento e di riscossione; f) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. 3. Il presidente adotta, nei casi di urgenza e di necessita', provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva. 4. Le competenze di cui al comma 2, lettere c) ed e), possono essere delegate ai direttori dell'azienda speciale.