Art. 27.
             Presidente del consiglio di amministrazione
    1.  Il  presidente  del consiglio di amministrazione ha la legale
rappresentanza dell'azienda speciale.
    2. Il presidente:
      a) convoca  e  presiede  il consiglio di amministrazione; copia
dell'invito  alle  sedute del consiglio di amministrazione e' inviata
ai componenti del collegio dei revisori dei conti;
      b) dispone i prelevamenti dal fondo di riserva;
      c) stipula  i contratti e le convenzioni, previa autorizzazione
del consiglio di amministrazione;
      d) autorizza  l'assegnazione  di  fondi  per  spese economali a
favore  dei  direttori  dell'azienda  speciale  e di altri funzionari
autorizzati a effettuare spese in economia;
      e) firma gli ordinativi di pagamento e di riscossione;
      f) vigila  sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione.
    3.  Il  presidente  adotta,  nei casi di urgenza e di necessita',
provvedimenti  di  competenza  del  consiglio  di amministrazione, da
sottoporre  alla  ratifica  del consiglio nella seduta immediatamente
successiva.
    4.  Le  competenze  di  cui al comma 2, lettere c) ed e), possono
essere delegate ai direttori dell'azienda speciale.