Art. 28.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1.  La  gestione  economico-finanziaria  dell'azienda speciale e'
soggetta  al  riscontro  di  un collegio dei revisori composto da tre
esperti,  tutti  iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui
almeno uno scelto tra il personale dell'amministrazione provinciale.
    2.  Il  collegio  e  il suo presidente sono nominati dalla giunta
provinciale;  essi  restano in carica per la durata di cinque anni ed
entro tale termine vanno rinnovati.
    3.  I  revisori  dei  conti  hanno  diritto  a partecipare, senza
diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
    4.  Il  collegio  compie tutte le verifiche ritenute opportune in
ordine  all'andamento della gestione e ha in particolare l'obbligo di
esaminare  il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo
apposita  relazione al consiglio di amministrazione. Effettua inoltre
il   controllo   della   rendicontazione  presentata  dai  funzionari
delegati.
    5.  Ai  membri  del  collegio  spettano  il  rimborso delle spese
nonche' le indennita' previste dalla normativa vigente.