Art. 3. Centro operativo comunale 1. Presso ogni comune e' istituito un centro operativo per la protezione civile. I membri del centro operativo comunale sono nominati dal consiglio comunale e hanno il compito di coadiuvare il sindaco stesso nella previsione, nella prevenzione e nell'attuazione delle misure da adottare nel caso di calamita'. A tale scopo viene elaborato un piano sulla base di modelli da predisporre a cura dell'ufficio per la protezione civile della provincia, che prevede: a) la predisposizione di servizi di segnalazione, allarme e soccorso; b) l'individuazione delle zone e degli ambienti a rischio in base alle diverse caratteristiche di pericolo; c) l'individuazione delle disponibilita' di personale, di mezzi e attrezzature, risorse, viveri e infrastrutture nell'ambito comunale; d) l'individuazione di locali e strutture da destinare a soccorsi, depositi e alloggiamenti di emergenza; e) la predisposizione di servizi di collegamento; f) l'elaborazione di direttive per le diverse ipotesi di emergenza; g) l'elenco delle associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute. 2. Il numero delle persone componenti il centro operativo comunale, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, deve essere adeguato alla consistenza della popolazione e del territorio appartenente al singolo comune. Al centro operativo comunale deve comunque appartenere il comandante del Corpo dei vigili del fuoco permanenti per il comune di Bolzano e negli altri comuni un comandante dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. Possono inoltre far parte del cento operativo comunale anche rappresentanti degli uffici periferici dell'amministrazione provinciale nonche' delle associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute. Il personale della ripartizione provinciale foreste e' posto in servizio per l'assolvimento delle relative attivita', qualora il sindaco ritenga opportuna la convocazione di personale forestale presso il centro operativo comunale oppure lo stesso venga nominato membro della commissione comunale per la prevenzione dalle valanghe. Il centro operativo comunale di norma rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino al suo rinnovo. 3. I comuni inoltrano, al comitato provinciale per la protezione civile copia dei piani comunali, nonche' i dati necessari per l'elaborazione del piano per la protezione civile provinciale.