Art. 3.
                      Centro operativo comunale
    1.  Presso  ogni  comune  e' istituito un centro operativo per la
protezione  civile.  I  membri  del  centro  operativo  comunale sono
nominati  dal  consiglio comunale e hanno il compito di coadiuvare il
sindaco  stesso nella previsione, nella prevenzione e nell'attuazione
delle  misure  da  adottare nel caso di calamita'. A tale scopo viene
elaborato  un  piano  sulla  base  di  modelli  da predisporre a cura
dell'ufficio per la protezione civile della provincia, che prevede:
      a) la  predisposizione  di  servizi  di segnalazione, allarme e
soccorso;
      b)   l'individuazione  delle zone e degli ambienti a rischio in
base alle diverse caratteristiche di pericolo;
      c) l'individuazione delle disponibilita' di personale, di mezzi
e   attrezzature,   risorse,   viveri  e  infrastrutture  nell'ambito
comunale;
      d) l'individuazione  di  locali  e  strutture  da  destinare  a
soccorsi, depositi e alloggiamenti di emergenza;
      e) la predisposizione di servizi di collegamento;
      f) l'elaborazione  di  direttive  per  le  diverse  ipotesi  di
emergenza;
      g) l'elenco   delle   associazioni   di   volontariato  per  la
protezione civile riconosciute.
    2.  Il  numero  delle  persone  componenti  il  centro  operativo
comunale,  presieduto  dal  sindaco o da un suo delegato, deve essere
adeguato   alla   consistenza  della  popolazione  e  del  territorio
appartenente  al  singolo  comune.  Al centro operativo comunale deve
comunque  appartenere  il  comandante  del Corpo dei vigili del fuoco
permanenti  per  il  comune  di  Bolzano  e  negli  altri  comuni  un
comandante  dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. Possono inoltre
far  parte  del  cento  operativo comunale anche rappresentanti degli
uffici  periferici  dell'amministrazione  provinciale  nonche'  delle
associazioni  di  volontariato per la protezione civile riconosciute.
Il  personale  della  ripartizione  provinciale  foreste  e' posto in
servizio  per  l'assolvimento  delle  relative  attivita', qualora il
sindaco  ritenga  opportuna  la  convocazione  di personale forestale
presso  il  centro operativo comunale oppure lo stesso venga nominato
membro  della commissione comunale per la prevenzione dalle valanghe.
Il  centro operativo comunale di norma rimane in carica per la durata
della legislatura e comunque fino al suo rinnovo.
    3.  I comuni inoltrano, al comitato provinciale per la protezione
civile  copia  dei  piani  comunali,  nonche'  i  dati  necessari per
l'elaborazione del piano per la protezione civile provinciale.