Art. 30. Strutture e compiti del servizio antincendi 1. Per realizzare le finalita' indicate nell'Art. 1, comma 5, il servizio antincendi: a) estingue gli incendi, esegue i servizi di vigilanza e di controllo e altri servizi finalizzati alla prevenzione degli incendi; b) presta i soccorsi tecnici, se necessario anche in via preventiva, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, in occasione di incidenti di varia natura, di crollo di edifici, di frane, piene, alluvioni e di altre calamita' e ogniqualvolta l'intervento sia ritenuto utile; c) esegue, in occasione di calamita' e nell'espletamento dei compiti per la protezione civile, le disposizioni di legge e regolamentari emanate dalla provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'Art. 11, n. 14, e dell'Art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. 2. Il servizio antincendi garantisce un servizio capillare su tutto il territorio provinciale e si avvale delle strutture indicate all'Art. 2, comma 3.