Art. 30.
             Strutture e compiti del servizio antincendi
    1.  Per realizzare le finalita' indicate nell'Art. 1, comma 5, il
servizio antincendi:
      a) estingue  gli  incendi,  esegue  i servizi di vigilanza e di
controllo e altri servizi finalizzati alla prevenzione degli incendi;
      b) presta  i  soccorsi  tecnici,  se  necessario  anche  in via
preventiva,  nei  casi  previsti  dalla  legge  e dai regolamenti, in
occasione  di  incidenti  di  varia  natura, di crollo di edifici, di
frane,   piene,  alluvioni  e  di  altre  calamita'  e  ogniqualvolta
l'intervento sia ritenuto utile;
      c) esegue,  in  occasione  di calamita' e nell'espletamento dei
compiti  per  la  protezione  civile,  le  disposizioni  di  legge  e
regolamentari  emanate  dalla  provincia autonoma di Bolzano ai sensi
dell'Art.  11,  n.  14,  e  dell'Art.  13  della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5.
    2.  Il  servizio  antincendi  garantisce un servizio capillare su
tutto  il territorio provinciale e si avvale delle strutture indicate
all'Art. 2, comma 3.