Art. 32.
           Competenze del comandante e direzione operativa
                          degli interventi
    1.  I  Corpi dei vigili del fuoco svolgono un pubblico servizio e
sottostanno al principio del reciproco aiuto e appoggio. Salvo quanto
diversamente  fissato  nei  piani  di  allarme  depositati  presso la
centrale  provinciale  di  emergenza,  i  Corpi  dei vigili del fuoco
intervengono  obbligatoriamente  nell'area  territoriale  di  propria
competenza  e, su richiesta, anche al di fuori della stessa. In tutti
gli altri casi intervengono facoltativamente.
    2.  Salvo diverso accordo, il comandante del Corpo dei vigili del
fuoco  competente  per territorio dirige l'intervento, assumendone le
funzioni  di  direttore operativo. Tutti i corpi che intervengono per
coadiuvare  sottostanno  ai suoi ordini. In assenza del comandante la
direzione  e'  assunta  dal/dalla  vigile  presente  con  il grado di
servizio piu' alto.
    3.  I  Corpi  dei  vigili del fuoco volontari con sede nel comune
capoluogo  di  Bolzano  dipendono dal comandante del Corpo permanente
dei  vigili  del  fuoco  di  Bolzano  limitatamente  alle  operazioni
tecniche di intervento.
    4.  In  mancanza  dell'intervento  del Corpo dei vigili del fuoco
competente  per  territorio  la direzione operativa viene assunta dal
comandante del Corpo giunto per primo sul luogo.
    5.  Nel caso di interventi che richiedono un'azione coordinata di
piu'  Corpi  dei vigili del fuoco, il direttore operativo tiene conto
della  consulenza  dei  comandanti degli altri corpi o dei funzionari
delle  unioni dei vigili del fuoco volontari presenti e puo' delegare
loro la direzione dell'intervento.
    6.  Per  gli  incendi  boschivi  la  direzione dell'intervento e'
disciplinata dall'Art. 26 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n.
21, e successive modifiche.
    7.  I  funzionari  delle  unioni  dei  vigili del fuoco volontari
competenti per territorio o del Corpo permanente dei vigili del fuoco
il cui intervento e' stato richiesto dal comandante possono avocare a
se' la direzione operativa, qualora lo ritengano necessario.
    8.  Per  interventi  di  natura  particolare,  quanto a oggetto o
rischio, la direzione operativa puo' essere disciplinata diversamente
dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.
    9.  Negli  interventi e per evitare pericoli o danni maggiori, il
direttore  operativo,  a suo giudizio discrezionale, puo' ordinare le
misure  atte  a  prevenire maggiori danni, compresa la demolizione di
costruzioni.
    10.  Nei  casi  indicati  all'Art.  31, comma 1, su richiesta del
sindaco  o  del direttore operativo, tutte le persone sono obbligate,
salvo  giustificato  motivo,  a  prestare  la loro opera, a mettere a
disposizione  attrezzi,  mezzi e strutture, con diritto a un adeguato
indennizzo  e  rimborso  delle  spese da parte del comune interessato
dall'evento.  Infortuni  e  malattie  sono  risarciti  in  base  alle
disposizioni dell'Art. 49.