Art. 33. S a n z i o n i 1. I contravventori agli obblighi di cui agli articoli 18 e 32, comma 10, della presente legge sono soggetti a una sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 250 applicando le norme procedurali di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. Restano ferme eventuali sanzioni penali.