Art. 33.
                           S a n z i o n i
    1.  I  contravventori agli obblighi di cui agli articoli 18 e 32,
comma   10,  della  presente  legge  sono  soggetti  a  una  sanzione
amministrativa  da Euro 50 a Euro 250 applicando le norme procedurali
di  cui  alla  legge  provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. Restano ferme
eventuali sanzioni penali.