Art. 35.
        Rimborso delle spese per gli interventi e contributi
    1.  Eventuali  spese  sostenute  nel  corso di interventi, per le
quali i singoli Corpi dei vigili del fuoco volontari non possono fare
fronte  con  le  dotazioni  previste nel proprio bilancio preventivo,
sono rifuse dal comune nel quale l'intervento ha avuto luogo.
    2.  Per  interventi con un consistente impegno di mezzi e costi i
comuni  possono  chiedere contributi all'azienda speciale, da erogare
in   base  a  criteri  approvati  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'azienda speciale.
    3.  La  disciplina  dei  rimborsi delle spese di intervento e dei
costi  dei  materiali  impiegati  da  parte  dei comuni interessati o
dell'azienda  speciale, e' approvata con decreto del presidente della
provincia  su  proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda
speciale.  I  comandanti  dei  Corpi  dei  vigili del fuoco volontari
segnalano le relative spese al comune.