Art. 36.
             Contributi delle societa' di assicurazione
    1.  A  decorrere  dall'entrata in vigore della presente legge, le
societa' di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella
provincia  di  Bolzano,  sono  tenute  a  versare  al  servizio cassa
dell'azienda  speciale,  limitatamente  a contratti in essere su beni
siti  nella  provincia di Bolzano, un contributo non ripetibile dagli
assicurati,  pari alla misura percentuale stabilita dalle leggi dello
Stato  sui  premi  annualmente  introitati  dalle  societa' medesime,
qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.
    2.  L'ammontare  di  tale  contributo  e' fissato con decreto del
Presidente  della  provincia  al  principio  di ogni anno, sulla base
dell'importo   dei   premi  riscossi  durante  l'anno  precedente  da
denunziarsi da parte delle societa' entro il 31 gennaio di ogni anno;
con  lo  stesso  decreto  sono  fissate  le modalita' e i termini del
versamento del contributo stesso.