Art. 36. Contributi delle societa' di assicurazione 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le societa' di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella provincia di Bolzano, sono tenute a versare al servizio cassa dell'azienda speciale, limitatamente a contratti in essere su beni siti nella provincia di Bolzano, un contributo non ripetibile dagli assicurati, pari alla misura percentuale stabilita dalle leggi dello Stato sui premi annualmente introitati dalle societa' medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono. 2. L'ammontare di tale contributo e' fissato con decreto del Presidente della provincia al principio di ogni anno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente da denunziarsi da parte delle societa' entro il 31 gennaio di ogni anno; con lo stesso decreto sono fissate le modalita' e i termini del versamento del contributo stesso.