Art. 37.
                        Uniforme e distintivi
    1.  I vigili del fuoco sono tenuti di norma a portare in servizio
l'uniforme  con i distintivi della loro qualifica di vigili del fuoco
e del grado da essi rivestito. I criteri per la foggia delle uniformi
e   i   distintivi  da  portarsi  sono  stabiliti  dal  consiglio  di
amministrazione   dell'azienda   speciale   su  proposta  dell'unione
provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o del comandante
del Corpo permanente dei vigili del fuoco.