Art. 37. Uniforme e distintivi 1. I vigili del fuoco sono tenuti di norma a portare in servizio l'uniforme con i distintivi della loro qualifica di vigili del fuoco e del grado da essi rivestito. I criteri per la foggia delle uniformi e i distintivi da portarsi sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale su proposta dell'unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o del comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.