Art. 38.
               Norme particolari per le esercitazioni
    1.  Osservando  le dovute precauzioni e cautele e nel rispetto di
eventuali prescrizioni da concordare con l'agenzia provinciale per la
protezione   dell'ambiente  e  la  tutela  del  lavoro,  il  servizio
antincendi  e'  autorizzato  a  effettuare  esercitazioni  tecniche e
antincendio,  anche  in  deroga  a  eventuali  divieti previsti dalla
normativa vigente.