Art. 38. Norme particolari per le esercitazioni 1. Osservando le dovute precauzioni e cautele e nel rispetto di eventuali prescrizioni da concordare con l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, il servizio antincendi e' autorizzato a effettuare esercitazioni tecniche e antincendio, anche in deroga a eventuali divieti previsti dalla normativa vigente.