Art. 4. Centro operativo distrettuale 1. In casi di necessita' e all'insorgere di emergenze che interessano piu' comuni e allo scopo di coordinare le attivita' di soccorso e prima assistenza viene convocato il centro operativo distrettuale che e' presieduto dal presidente dell'unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari o da un suo delegato. 2. Ogni cento operativo distrettuale e' composto da: a) il presidente, che lo presiede; b) un rappresentante della ripartizione competente in materia di opere idrauliche; c) un rappresentante della ripartizione competente in materia di servizio strade; d) un rappresentante della ripartizione competente in materia di foreste; e) un rappresentante dell'azienda sanitaria locale; f) un rappresentante dell'ufficio competente per la protezione civile. 3. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle riunioni altri funzionari o tecnici dell'amministrazione provinciale o statale ed esperti competenti nelle varie tipologie di eventi e nominare un vicepresidente. 4. Il centro operativo distrettuale coordina il personale, i mezzi e le attrezzature disponibili nel distretto, inoltra le richieste di aiuto o al centro operativo provinciale o all'amministrazione provinciale o statale e assicura un'assistenza tecnico-amministrativa ai centri operativi comunali. 5. I componenti dei centri operativi distrettuali sono nominati dalla giunta provinciale e restano in carica per un periodo di cinque anni. I membri supplenti possono essere scelti dai componenti effettivi all'interno della rispettiva organizzazione, valutando la natura dell'emergenza. Funge da segretario un membro del centro operativo distrettuale o un dipendente dell'amministrazione provinciale. Ai componenti sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale.