Art. 4.
                    Centro operativo distrettuale
    1.  In  casi  di  necessita'  e  all'insorgere  di  emergenze che
interessano  piu'  comuni  e allo scopo di coordinare le attivita' di
soccorso  e  prima  assistenza  viene  convocato  il centro operativo
distrettuale   che   e'   presieduto   dal   presidente   dell'unione
distrettuale  dei  corpi  dei  vigili del fuoco volontari o da un suo
delegato.
    2. Ogni cento operativo distrettuale e' composto da:
      a) il presidente, che lo presiede;
      b) un  rappresentante  della ripartizione competente in materia
di opere idrauliche;
      c) un  rappresentante  della ripartizione competente in materia
di servizio strade;
      d) un  rappresentante  della ripartizione competente in materia
di foreste;
      e) un rappresentante dell'azienda sanitaria locale;
      f) un  rappresentante dell'ufficio competente per la protezione
civile.
    3.  Il presidente puo' chiamare a partecipare alle riunioni altri
funzionari  o  tecnici  dell'amministrazione provinciale o statale ed
esperti  competenti  nelle  varie  tipologie  di eventi e nominare un
vicepresidente.
    4.  Il  centro  operativo  distrettuale  coordina il personale, i
mezzi  e  le  attrezzature  disponibili  nel  distretto,  inoltra  le
richieste   di   aiuto   o   al   centro   operativo   provinciale  o
all'amministrazione  provinciale  o  statale e assicura un'assistenza
tecnico-amministrativa ai centri operativi comunali.
    5.  I  componenti dei centri operativi distrettuali sono nominati
dalla giunta provinciale e restano in carica per un periodo di cinque
anni.  I  membri  supplenti  possono  essere  scelti  dai  componenti
effettivi  all'interno  della rispettiva organizzazione, valutando la
natura  dell'emergenza.  Funge  da  segretario  un  membro del centro
operativo   distrettuale   o   un   dipendente   dell'amministrazione
provinciale.  Ai  componenti sono corrisposti, in quanto spettanti, i
compensi previsti dalla normativa provinciale.