Art. 40. Normativa generale 1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco ha la sua area di competenza e svolge la sua attivita' principale nel comune di Bolzano ed e' alle dipendenze del presidente della provincia o dell'assessore competente in materia, ed e' diretto, dal punto di vista tecnico e amministrativo, dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, che e' funzionario della provincia. 2. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, in seno al quale possono essere organizzati un servizio elicotteristi, un servizio sommozzatori nonche' altri servizi specializzati, e' dotato di un proprio ruolo speciale e ha una gestione finanziaria in base al regolamento di contabilita' e di organizzazione di cui all'Art. 22. 3. Le spese per il finanziamento del Corpo permanente dei vigili del fuoco, comprese le relative attrezzature, sono a carico del bilancio dell'azienda speciale e ordinate dal comandante del Corpo permanente, secondo le modalita' da stabilire nel regolamento in materia di contabilita' e di organizzazione anche in deroga alle disposizioni della legge provinciale di contabilita'. Le relative assegnazioni finanziarie sono deliberate dal consiglio di amministrazione. 4. La provincia provvede a dotare il Corpo permanente dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per l'espletamento dei servizi e provvede ai sensi dell'Art. 22 alle spese per il personale. 5. Il servizio del Corpo permanente dei vigili del fuoco viene articolato con regolamento di esecuzione in unita' organizzative a cui vengono preposti dei responsabili. Il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco puo' delegare ai responsabili funzioni tecniche, amministrative e di gestione del personale di propria competenza.