Art. 40.
                         Normativa generale
    1.  Il  Corpo  permanente  dei vigili del fuoco ha la sua area di
competenza e svolge la sua attivita' principale nel comune di Bolzano
ed e' alle dipendenze del presidente della provincia o dell'assessore
competente  in  materia,  ed e' diretto, dal punto di vista tecnico e
amministrativo,  dal  comandante  del Corpo permanente dei vigili del
fuoco, che e' funzionario della provincia.
    2.  Il  Corpo  permanente  dei vigili del fuoco, in seno al quale
possono  essere  organizzati  un  servizio elicotteristi, un servizio
sommozzatori  nonche'  altri  servizi  specializzati, e' dotato di un
proprio  ruolo  speciale  e  ha  una  gestione finanziaria in base al
regolamento di contabilita' e di organizzazione di cui all'Art. 22.
    3.  Le spese per il finanziamento del Corpo permanente dei vigili
del  fuoco,  comprese  le  relative  attrezzature,  sono a carico del
bilancio  dell'azienda  speciale  e ordinate dal comandante del Corpo
permanente,  secondo  le  modalita'  da  stabilire nel regolamento in
materia  di  contabilita'  e  di  organizzazione anche in deroga alle
disposizioni  della  legge  provinciale  di contabilita'. Le relative
assegnazioni   finanziarie   sono   deliberate   dal   consiglio   di
amministrazione.
    4.  La provincia provvede a dotare il Corpo permanente dei vigili
del   fuoco  delle  caserme  e  degli  altri  locali  occorrenti  per
l'espletamento  dei  servizi  e  provvede  ai sensi dell'Art. 22 alle
spese per il personale.
    5.  Il  servizio  del Corpo permanente dei vigili del fuoco viene
articolato  con  regolamento  di esecuzione in unita' organizzative a
cui  vengono  preposti  dei  responsabili.  Il  comandante  del Corpo
permanente  dei  vigili  del  fuoco  puo'  delegare  ai  responsabili
funzioni  tecniche,  amministrative  e  di  gestione del personale di
propria competenza.