Art. 41.
         Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
    1.  Il trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo
permanente   dei   vigili   del   fuoco   e'  disciplinato  ai  sensi
dell'ordinamento del personale della provincia.
    2.  Il  personale del corpo e' inquadrato nel «ruolo speciale del
Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia». Fino a quando
non  sara'  diversamente disciplinato dalla normativa provinciale, il
personale  del  Corpo  permanente  dei  vigili  del  fuoco  cessa dal
servizio  con  gli  stessi  limiti  di  eta'  previsti per i relativi
corrispondenti  o  analoghi livelli ricoperti dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
    3. Nell'ambito dei posti assegnati appositamente il personale del
Corpo  permanente  dei vigili del fuoco non piu' idoneo alle mansioni
proprie  della qualifica rivestita puo' essere, su richiesta e previo
parere  del  comandante  del  Corpo, trattenuto in servizio presso il
Corpo  medesimo per svolgere altri compiti funzionali al servizio del
Corpo.
    4.  Il  personale  di  cui  al  comma 3 trattenuto in servizio e'
inquadrato,  se  necessario  anche  in  sopranumero, in una qualifica
funzionale  corrispondente,  espletando  mansioni  adeguate  alle sue
capacita',  conservando un trattamento economico almeno pari a quello
percepito  nella  qualifica  funzionale  di provenienza. Il personale
medesimo  continua  a percepire l'indennita' di servizio antincendi a
titolo  di  assegno  ad personam. Cessa comunque la corresponsione di
tutti  gli  altri  assegni  o  indennita'  connessi con i particolari
compiti  operativi  del  personale appartenente al ruolo speciale del
Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia.
    5.  Nei confronti del personale trasferito dalla Regione Trentino
Alto-Adige  alla  provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'Art. 3
della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, e inquadrato nei ruoli
provinciali  ai  sensi  della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28,
sono   considerati   utili,   agli   effetti   della   corresponsione
dell'indennita'   di   buona   uscita   prevista  dalla  legislazione
provinciale,  il  periodo  di servizio prestato alle dipendenze della
Regione  e  i  periodi  riconosciuti  validi a tal fine dalla Regione
medesima,  ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale 21 giugno 1967,
n.  6,  sostituito dall'Art. 24 della legge regionale 26 aprile 1972,
n.  10,  dedotto  quanto  eventualmente  gia' corrisposto allo stesso
dall'amministrazione regionale.
    6.   Ai  sensi  della  vigente  normativa  statale  il  personale
appartenente  al  ruolo  speciale del Corpo permanente dei vigili del
fuoco  della  provincia  svolge  compiti  di agente e di ufficiale di
polizia   giudiziaria   ed   e'   dotato   di   apposita  tessera  di
riconoscimento.
    7. Inoltre il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
svolge,  nelle materie di competenza della provincia, le funzioni e i
compiti  attribuiti  in campo nazionale al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, salvo diverse regolamentazioni provinciali.
    8.  Il  personale  del  ruolo  speciale  del Corpo permanente dei
vigili  del fuoco della provincia e' escluso dal rapporto di lavoro a
tempo parziale.
    9.  Con  regolamento di esecuzione sono determinati i limiti e le
esclusioni  di  appartenenza  del  personale del Corpo permanente dei
vigili  del fuoco della provincia ad altre organizzazioni di soccorso
e ad altri Corpi dei vigili del fuoco volontari.