Art. 42.
          Comandante e vicecomandante del Corpo permanente
                        dei vigili del fuoco
    1.  Al  servizio  del  Corpo  permanente  dei vigili del fuoco e'
preposto  il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, il
quale esercita le funzioni amministrative, tecniche e di gestione del
personale  di  competenza  dei  direttori  di ripartizione secondo la
vigente   normativa   provinciale,  ad  esclusione  delle  competenze
espressamente  assegnate  ad  altri  organi.  Esso  svolge inoltre le
funzioni   di  direttore  dell'ufficio  competente  per  il  servizio
antincendi  e  le  competenze  attribuitegli  dalla presente legge in
materia di servizio antincendi e protezione civile.
    2.  Il  vicecomandante  del Corpo permanente dei vigili del fuoco
sostituisce  il  comandante  in  caso  di sua assenza o impedimento e
svolge i compiti ad esso delegati dal comandante.