Art. 45.
     Corpo permanente dei vigili del fuoco - Lavori ed acquisti
    1.  I  lavori,  acquisti e servizi espletati dal Corpo permanente
dei  vigili  del  fuoco sono eseguiti di norma in economia tramite il
comandante   o   altro  delegato,  nei  limiti  del  programma  degli
investimenti e dei mezzi finanziari autorizzati dall'azienda speciale
o dalla giunta provinciale.
    2.  Il  comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco o un
suo  delegato  funge  da  consegnatario responsabile e tiene appositi
inventari  dei beni mobili acquistati dal Corpo permanente dei vigili
del fuoco con i fondi gestiti dall'azienda speciale. I beni assegnati
o acquistati con fondi del bilancio provinciale vengono pure iscritti
nell'inventario  del  Corpo  permanente  dei  vigili del fuoco. Copia
degli  inventari  e  degli  aggiornamenti  e'  depositata  presso  la
segreteria  dell'azienda speciale e presso l'ufficio patrimonio della
provincia.
    3.  Il consegnatario puo' nominare subconsegnatari a cui affidare
beni del Corpo permanente dei vigili del fuoco,
    4.  La  gestione  dei  lavori  e  degli acquisti in economia e la
gestione  dell'inventario  saranno  disciplinati  con  regolamento in
materia di contabilita' e organizzazione di cui all'Art. 22.