Art. 45. Corpo permanente dei vigili del fuoco - Lavori ed acquisti 1. I lavori, acquisti e servizi espletati dal Corpo permanente dei vigili del fuoco sono eseguiti di norma in economia tramite il comandante o altro delegato, nei limiti del programma degli investimenti e dei mezzi finanziari autorizzati dall'azienda speciale o dalla giunta provinciale. 2. Il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco o un suo delegato funge da consegnatario responsabile e tiene appositi inventari dei beni mobili acquistati dal Corpo permanente dei vigili del fuoco con i fondi gestiti dall'azienda speciale. I beni assegnati o acquistati con fondi del bilancio provinciale vengono pure iscritti nell'inventario del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Copia degli inventari e degli aggiornamenti e' depositata presso la segreteria dell'azienda speciale e presso l'ufficio patrimonio della provincia. 3. Il consegnatario puo' nominare subconsegnatari a cui affidare beni del Corpo permanente dei vigili del fuoco, 4. La gestione dei lavori e degli acquisti in economia e la gestione dell'inventario saranno disciplinati con regolamento in materia di contabilita' e organizzazione di cui all'Art. 22.