Art. 47. I Corpi dei vigili del fuoco volontari 1. Salvo le diverse disposizioni riguardanti il Corpo permanente dei vigili del fuoco per la citta' capoluogo di provincia, ogni amministrazione comunale e' responsabile sul proprio territorio comunale del servizio antincendi, da disciplinare sulla base delle prescrizioni della presente legge, delle direttive emanate dall'azienda speciale e dalla giunta provinciale. 2. Il consiglio comunale puo' emanare regolamenti per prevenire il pericolo di incendi e prescrivere la redazione di piani d'intervento per vigili del fuoco. Il sindaco, ove ne ravvisi la necessita' e l'urgenza nel pubblico interesse, deve adottare i provvedimenti opportuni per la difesa dal pericolo di incendi o di calamita' pubbliche. 3. Ogni comune, sentiti l'unione distrettuale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, istituisce almeno uno o piu' Corpi dei vigili del fuoco volontari, a seconda delle esigenze del proprio territorio e della consistenza della popolazione, fissando l'area territoriale delle rispettive competenze e la dotazione minima di personale. 4. Lo statuto, unico per tutti i Corpi dei vigili del fuoco volontari, contenente le norme interne per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita', e' predisposto dall'unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari in collaborazione con il consorzio dei comuni, e' approvato con decreto del presidente della provincia e contiene norme interne per l'organizzazione e l'espletamento del servizio antincendi. 5. Se in un comune non si riesce ad istituire un Corpo dei vigili del fuoco volontari e' possibile affidare, previa apposita convenzione, il servizio antincendi a un Corpo di un comune limitrofo. 6. Il servizio antincendi e' svolto direttamente dal Corpo o dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e funziona amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto agli altri servizi comunali. La gestione economico-finanziaria e' disciplinata nel regolamento in materia di contabilita' e di organizzazione dell'azienda speciale. 7. Qualora dovessero verificarsi gravi irregolarita' nel funzionamento, il consiglio comunale puo', sentiti il sindaco e l'unione distrettuale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, disporre lo scioglimento del Corpo dei vigili del fuoco volontari.