Art. 47.
               I Corpi dei vigili del fuoco volontari
    1.  Salvo le diverse disposizioni riguardanti il Corpo permanente
dei  vigili  del  fuoco  per  la  citta' capoluogo di provincia, ogni
amministrazione  comunale  e'  responsabile  sul  proprio  territorio
comunale  del  servizio  antincendi, da disciplinare sulla base delle
prescrizioni   della   presente   legge,   delle   direttive  emanate
dall'azienda speciale e dalla giunta provinciale.
    2.  Il  consiglio comunale puo' emanare regolamenti per prevenire
il   pericolo   di  incendi  e  prescrivere  la  redazione  di  piani
d'intervento  per  vigili  del  fuoco.  Il sindaco, ove ne ravvisi la
necessita'  e  l'urgenza  nel  pubblico  interesse,  deve  adottare i
provvedimenti  opportuni  per  la difesa dal pericolo di incendi o di
calamita' pubbliche.
    3.  Ogni  comune,  sentiti  l'unione  distrettuale  dei Corpi dei
vigili   del  fuoco  volontari  e  il  consiglio  di  amministrazione
dell'azienda  speciale, istituisce almeno uno o piu' Corpi dei vigili
del  fuoco volontari, a seconda delle esigenze del proprio territorio
e  della  consistenza della popolazione, fissando l'area territoriale
delle rispettive competenze e la dotazione minima di personale.
    4.  Lo  statuto,  unico  per  tutti  i Corpi dei vigili del fuoco
volontari,  contenente  le  norme  interne  per l'organizzazione e lo
svolgimento  dell'attivita',  e'  predisposto dall'unione provinciale
dei  Corpi  dei  vigili  del fuoco volontari in collaborazione con il
consorzio  dei  comuni, e' approvato con decreto del presidente della
provincia   e   contiene   norme   interne   per  l'organizzazione  e
l'espletamento del servizio antincendi.
    5. Se in un comune non si riesce ad istituire un Corpo dei vigili
del   fuoco   volontari   e'   possibile  affidare,  previa  apposita
convenzione,   il  servizio  antincendi  a  un  Corpo  di  un  comune
limitrofo.
    6.  Il servizio antincendi e' svolto direttamente dal Corpo o dai
Corpi dei vigili del fuoco volontari e funziona amministrativamente e
finanziariamente  in  forma  autonoma  rispetto  agli  altri  servizi
comunali.  La  gestione  economico-finanziaria  e'  disciplinata  nel
regolamento   in   materia   di   contabilita'  e  di  organizzazione
dell'azienda speciale.
    7.   Qualora   dovessero   verificarsi  gravi  irregolarita'  nel
funzionamento,  il  consiglio  comunale  puo',  sentiti  il sindaco e
l'unione  distrettuale  dei  Corpi  dei  vigili  del fuoco volontari,
disporre lo scioglimento del Corpo dei vigili del fuoco volontari.