Art. 48.
                            Il comandante
    1.  Il  comandante  e  il vicecomandante del Corpo dei vigili del
fuoco  volontari sono nominati dal sindaco su designazione del Corpo;
la  designazione avviene mediante elezione da parte dei membri attivi
del  Corpo,  tenendo  conto  dell'idoneita' e della partecipazione ai
corsi   di   addestramento   predisposti   dalla  scuola  provinciale
antincendi.  In  caso  di  grave  violazione  dei doveri d'ufficio il
consiglio  comunale  puo'  revocare  con  deliberazione  motivata  le
funzioni di comandante o di vicecomandante del Corpo.
    2.  Il  comandante  del  Corpo  dei vigili del fuoco volontari fa
parte  di  diritto  della  commissione  edilizia e, ove esiste, della
commissione  antincendi  del  rispettivo  comune,  nonche' del centro
operativo  comunale.  Ove  esistano  piu'  Corpi dei vigili del fuoco
volontari  nello  stesso  comune,  puo'  entrare  a  far  parte delle
commissioni  di  cui  sopra  un  comandante  delegato o il comandante
competente per il rispettivo territorio.