Art. 53.
         Unioni distrettuali e unione provinciale dei Corpi
                   dei vigili del fuoco volontari
    1.  Ai  fini di garantire il coordinamento e l'organizzazione del
servizio,  di  promuovere lo spirito di solidarieta', di incrementare
l'interesse  generale,  i  Corpi  dei  vigili  del fuoco volontari si
costituiscono  in  unioni  distrettuali e nell'unione provinciale. E'
possibile la costituzione di una societa' cooperativa.
    2.  Le  modalita' di istituzione, gli organi, le competenze delle
singole   strutture  e  la  loro  organizzazione  sono  definiti  nel
rispettivo  statuto,  da predisporre a cura dell'unione provinciale e
da approvare con decreto del presidente della provincia.
    3.   I   funzionari   delle  unioni  distrettuali  e  dell'unione
provinciale  sono  eletti  come  da statuto e nominati dal presidente
della provincia rispettivamente dall'assessore competente.