Art. 53. Unioni distrettuali e unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari 1. Ai fini di garantire il coordinamento e l'organizzazione del servizio, di promuovere lo spirito di solidarieta', di incrementare l'interesse generale, i Corpi dei vigili del fuoco volontari si costituiscono in unioni distrettuali e nell'unione provinciale. E' possibile la costituzione di una societa' cooperativa. 2. Le modalita' di istituzione, gli organi, le competenze delle singole strutture e la loro organizzazione sono definiti nel rispettivo statuto, da predisporre a cura dell'unione provinciale e da approvare con decreto del presidente della provincia. 3. I funzionari delle unioni distrettuali e dell'unione provinciale sono eletti come da statuto e nominati dal presidente della provincia rispettivamente dall'assessore competente.