Art. 57.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Gli  oneri  per  l'attuazione  della  presente  legge trovano
copertura  con  le  assegnazioni  annue della Regione per l'esercizio
delle  funzioni  delegate  in  materia  di servizi antincendi, con le
entrate  proprie  dell'azienda speciale di cui al capo I, nonche' con
appositi  stanziamenti integrativi nel bilancio provinciale destinati
ai  servizi  per  la  protezione civile e per il servizio antincendi,
autorizzati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'Art. 22
della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.