Art. 6. Comitato provinciale per la protezione civile 1. Al fine di coordinare le attivita' delle strutture del servizio per la protezione civile e assicurare un intervento ottimale dell'amministrazione provinciale, il centro operativo provinciale puo' essere allargato con rappresentanti di altre ripartizioni dell'amministrazione provinciale e assume i compiti di comitato provinciale per la protezione civile, al quale spettano i seguenti compiti: a) deliberare il piano provinciale per la protezione civile, che deve essere approvato dalla giunta provinciale; b) proporre, se necessario, la costituzione di gruppi tecnici di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni, per lo studio dei problemi attinenti alla protezione civile; c) proporre la classificazione di zone di pericolo o di zone da assoggettare a vincolo idrogeologico-forestale; d) individuare, in caso di interferenza, le ripartizioni o strutture organizzative provinciali competenti per l'esecuzione degli interventi per la protezione civile; e) predisporre procedure da seguire in caso di richieste urgenti di soccorso provenienti da altre province o da altri Stati. 2. Il comitato provinciale per la protezione civile e' organo consultivo permanente della giunta provinciale in materia di protezione civile, e' nominato dalla giunta provinciale e rimane in carica per un periodo di cinque anni. 3. Il piano provinciale per la protezione civile comprende la previsione e la prevenzione di pericoli per la pubblica incolumita' e determina il fabbisogno e le disponibilita' di personale, di locali, di mezzi ed attrezzature nell'ambito della provincia, per far fronte a situazioni di emergenza: a) individua i compiti che ciascun ufficio ed ente deve assolvere e ne prescrive gli interventi; b) prevede l'impegno di uomini e mezzi per le varie ipotesi di rischio; c) predispone quanto necessario per l'approntamento degli strumenti di coordinamento; d) individua aree attrezzate per eventuali campi di emergenza; e) individua aree per l'affluenza di forze di intervento. 4. Copia del piano viene depositata presso le ripartizioni dell'amministrazione provinciale competente in materia, presso il commissariato del Governo e presso le amministrazioni ed enti interessati all'attuazione del piano.