Art. 6.
            Comitato provinciale per la protezione civile
    1.  Al  fine  di  coordinare  le  attivita'  delle  strutture del
servizio per la protezione civile e assicurare un intervento ottimale
dell'amministrazione  provinciale,  il  centro  operativo provinciale
puo'  essere  allargato  con  rappresentanti  di  altre  ripartizioni
dell'amministrazione  provinciale  e  assume  i  compiti  di comitato
provinciale  per  la  protezione civile, al quale spettano i seguenti
compiti:
      a) deliberare  il  piano  provinciale per la protezione civile,
che deve essere approvato dalla giunta provinciale;
      b) proporre,  se  necessario, la costituzione di gruppi tecnici
di  lavoro,  anche  con  la partecipazione di esperti esterni, per lo
studio dei problemi attinenti alla protezione civile;
      c) proporre la classificazione di zone di pericolo o di zone da
assoggettare a vincolo idrogeologico-forestale;
      d) individuare,  in  caso  di  interferenza,  le ripartizioni o
strutture organizzative provinciali competenti per l'esecuzione degli
interventi per la protezione civile;
      e) predisporre  procedure  da  seguire  in  caso  di  richieste
urgenti di soccorso provenienti da altre province o da altri Stati.
    2.  Il  comitato  provinciale  per la protezione civile e' organo
consultivo   permanente   della  giunta  provinciale  in  materia  di
protezione  civile,  e' nominato dalla giunta provinciale e rimane in
carica per un periodo di cinque anni.
    3.  Il  piano  provinciale  per la protezione civile comprende la
previsione e la prevenzione di pericoli per la pubblica incolumita' e
determina  il fabbisogno e le disponibilita' di personale, di locali,
di  mezzi ed attrezzature nell'ambito della provincia, per far fronte
a situazioni di emergenza:
      a) individua  i  compiti  che  ciascun  ufficio  ed  ente  deve
assolvere e ne prescrive gli interventi;
      b) prevede  l'impegno di uomini e mezzi per le varie ipotesi di
rischio;
      c) predispone   quanto  necessario  per  l'approntamento  degli
strumenti di coordinamento;
      d) individua aree attrezzate per eventuali campi di emergenza;
      e) individua aree per l'affluenza di forze di intervento.
    4.  Copia  del  piano  viene  depositata  presso  le ripartizioni
dell'amministrazione  provinciale  competente  in  materia, presso il
commissariato  del  Governo  e  presso  le  amministrazioni  ed  enti
interessati all'attuazione del piano.