Art. 7. Presidente del centro operativo provinciale e del comitato provinciale per la protezione civile 1. Al presidente del centro operativo provinciale e del comitato provinciale per la protezione civile competono i seguenti compiti: a) convocare e presiedere il centro operativo provinciale ed il comitato provinciale per la protezione civile; b) mantenere un costante collegamento con il commissariato del Governo, al fine di coordinare l'operato dell'amministrazione provinciale con quella dello Stato; c) coordinare l'attuazione dei programmi provinciali, comunali e distrettuali, nonche' l'attivita' delle strutture di cui all'Art. 2, delle squadre di soccorso e delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile in genere; d) proporre al presidente della provincia la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza o di calamita' naturale e la delimitazione della zona del territorio provinciale interessata ai sensi dell'Art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in quanto il presidente della provincia non ricopra anche la carica di presidente del comitato provinciale per la protezione civile; e) proporre al presidente della provincia l'ordine di sgombero di abitanti di piu' comuni ai sensi dell'Art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in quanto il presidente della provincia non ricopra anche la carica di presidente del comitato provinciale per la protezione civile; f) proporre alla giunta provinciale di affidare a ripartizioni e strutture organizzative provinciali la realizzazione dei lavori per assicurare interventi tempestivi in presenza di pericoli per la pubblica incolumita' e, all'occorrenza, il prelievo di stanziamenti dal fondo di riserva per spese impreviste e indifferibili e il relativo impegno sui capitoli del bilancio provinciale; g) proporre, in casi di gravi calamita', all'autorita' statale competente l'emanazione dell'ordinanza di protezione civile per la soppressione degli adempimenti e dei pagamenti tributari e fiscali.