Art. 7.
Presidente   del   centro   operativo   provinciale  e  del  comitato
                provinciale per la protezione civile
    1.  Al presidente del centro operativo provinciale e del comitato
provinciale per la protezione civile competono i seguenti compiti:
      a) convocare e presiedere il centro operativo provinciale ed il
comitato provinciale per la protezione civile;
      b) mantenere  un costante collegamento con il commissariato del
Governo,   al   fine  di  coordinare  l'operato  dell'amministrazione
provinciale con quella dello Stato;
      c) coordinare  l'attuazione dei programmi provinciali, comunali
e  distrettuali,  nonche' l'attivita' delle strutture di cui all'Art.
2,  delle  squadre di soccorso e delle organizzazioni di volontariato
per la protezione civile in genere;
      d) proporre  al  presidente  della  provincia  la  richiesta di
dichiarazione  di  stato  di  emergenza  o di calamita' naturale e la
delimitazione  della  zona  del territorio provinciale interessata ai
sensi  dell'Art.  34  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
22 marzo  1974,  n.  381, in quanto il presidente della provincia non
ricopra anche la carica di presidente del comitato provinciale per la
protezione civile;
      e) proporre  al presidente della provincia l'ordine di sgombero
di  abitanti  di  piu'  comuni  ai sensi dell'Art. 52 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1972,  n. 670, in quanto il
presidente  della provincia non ricopra anche la carica di presidente
del comitato provinciale per la protezione civile;
      f) proporre  alla giunta provinciale di affidare a ripartizioni
e strutture organizzative provinciali la realizzazione dei lavori per
assicurare  interventi  tempestivi  in  presenza  di  pericoli per la
pubblica  incolumita'  e, all'occorrenza, il prelievo di stanziamenti
dal  fondo  di  riserva  per  spese  impreviste  e indifferibili e il
relativo impegno sui capitoli del bilancio provinciale;
      g) proporre,  in casi di gravi calamita', all'autorita' statale
competente  l'emanazione  dell'ordinanza  di protezione civile per la
soppressione degli adempimenti e dei pagamenti tributari e fiscali.