Art. 9.
             Coordinamento degli interventi con lo Stato
    1. Qualora, all'atto della dichiarazione dello stato di calamita'
di  cui  all'Art.  8  o in un successivo momento, il presidente della
provincia  accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'Art. 33
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il
presidente  della  provincia promuove le intese previste dall'Art. 34
del medesimo decreto.
    2. Il coordinamento degli interventi delle strutture del servizio
per  la  protezione  civile  della  provincia, degli enti locali e di
quelli  dello Stato con carattere aggiuntivo e' attuato attraverso le
disposizioni  della presente legge e dei piani provinciali e comunali
per la protezione civile di cui all'Art. 6.
    3.  Il  presidente  del  centro operativo provinciale assicura in
ogni   fase  il  necessario  coordinamento  con  gli  organi  statali
competenti.