Art. 9. Coordinamento degli interventi con lo Stato 1. Qualora, all'atto della dichiarazione dello stato di calamita' di cui all'Art. 8 o in un successivo momento, il presidente della provincia accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'Art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il presidente della provincia promuove le intese previste dall'Art. 34 del medesimo decreto. 2. Il coordinamento degli interventi delle strutture del servizio per la protezione civile della provincia, degli enti locali e di quelli dello Stato con carattere aggiuntivo e' attuato attraverso le disposizioni della presente legge e dei piani provinciali e comunali per la protezione civile di cui all'Art. 6. 3. Il presidente del centro operativo provinciale assicura in ogni fase il necessario coordinamento con gli organi statali competenti.