Art. 10. Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, recante: «Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose». 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 4 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3 e 4: «2. Gli esercenti di infrastrutture costituenti ostacolo al volo, quali funivie per trasporto pubblico di persone, elettrodotti, cavi, condutture e simili, devono denunciare le stesse al comune territorialmente competente entro il 31 dicembre 2003, in analogia a quanto disposto in ordine all'obbligo di denuncia per le teleferiche di cui alla presente legge. Il comune provvede a inserire le infrastrutture in un'apposita sezione dell'elenco di cui al presente articolo. 3. La giunta provinciale provvede all'introduzione di un sistema di monitoraggio degli ostacoli al volo in formato elettronico, resa accessibile on-line ai piloti di velivoli. 4. Alla spesa per gli interventi di cui al comma 3, stimata in 60.000 euro, si provvede con le disponibilita' finanziarie dell'unita' previsionale di base 03110 del bilancio provinciale 2003.».