Art. 10.
Modifica  della  legge  provinciale  17 febbraio 2000, n. 5, recante:
«Disciplina   delle   teleferiche  in  servizio  privato  adibite  al
                    trasporto di persone o cose».

    1.  Dopo  il  comma  1  dell'Art.  4  della  legge provinciale 17
febbraio 2000, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3 e 4:
    «2. Gli esercenti di infrastrutture costituenti ostacolo al volo,
quali  funivie per trasporto pubblico di persone, elettrodotti, cavi,
condutture   e   simili,   devono  denunciare  le  stesse  al  comune
territorialmente  competente entro il 31 dicembre 2003, in analogia a
quanto  disposto in ordine all'obbligo di denuncia per le teleferiche
di  cui  alla  presente  legge.  Il  comune  provvede  a  inserire le
infrastrutture  in un'apposita sezione dell'elenco di cui al presente
articolo.
    3.  La giunta provinciale provvede all'introduzione di un sistema
di  monitoraggio  degli ostacoli al volo in formato elettronico, resa
accessibile on-line ai piloti di velivoli.
    4.  Alla  spesa  per gli interventi di cui al comma 3, stimata in
60.000   euro,   si   provvede   con  le  disponibilita'  finanziarie
dell'unita'  previsionale  di  base  03110  del  bilancio provinciale
2003.».