Art. 12. Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 1, recante «Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio» 1. Il comma 1 dell'Art. 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 1, e successive modifiche, e' cosi sostituito: «1. L'amministrazione provinciale, anche con contratti di assicurazione, puo' coprire gli alunni da rischi da infortuni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attivita' scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonche' durante il percorso da casa a scuola e ritorno.».