Art. 12.
Modifica  della  legge  provinciale  31  agosto  1974,  n. 1, recante
«Assistenza  scolastica.  Provvidenze  per assicurare il diritto allo
                               studio»

    1.  Il  comma  1  dell'Art.  14 della legge provinciale 31 agosto
1974, n. 1, e successive modifiche, e' cosi sostituito:
    «1.   L'amministrazione   provinciale,  anche  con  contratti  di
assicurazione,  puo'  coprire  gli  alunni da rischi da infortuni che
possono  verificarsi  in dipendenza dello svolgimento delle attivita'
scolastiche,  parascolastiche  e interscolastiche, nonche' durante il
percorso da casa a scuola e ritorno.».